Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
La Regione adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata; promuove investimenti pubblici a fini produttivi
Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli enti pubblici, le organizzazioni dei lavoratori, dei produttori e della
Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.
Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione dei partiti politici, degli enti pubblici, dei
Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
La Regione può affidare ad enti da essa istituiti, ad enti pubblici locali o a società alle quali partecipa, la gestione di attività ovvero la
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, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonché le norme per
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approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati